Art. 21.
(Soppressione dell'IPI).

      1. L'Istituto per la promozione industriale (IPI), di cui all'articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è soppresso.
      2. Le risorse rese disponibili dalla soppressone dell'IPI disposta ai sensi del comma 1 sono destinate ai medesimi fini di promozione attraverso le strutture ordinarie dei Ministeri competenti per materia.